Sez. L, Sentenza n. 9950 del 24/09/1991 (Rv. 473987 - 01)
Previdenza (Assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Retribuzione imponibile | Nozione - Spese di trasporto al luogo di lavoro, rimborso di spese mediche ed assistenza sanitaria o malattia mediante polizze assicurative collettive, rimborso per tasse scolastiche, per spese di viaggio, corrispondenza e locomozione, e rimborso della tassa di circolazione e del premio di assicurazione relativo ad autoveicolo - Inclusione.
Previdenza (Assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Retribuzione imponibile
Ai fini dell'assoggettamento ai contributi di assistenza e previdenza, costituiscono retribuzione, secondo la nozione onnicomprensiva offerta dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153, tutte le erogazioni, in denaro o in natura, che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in dipendenza del rapporto di lavoro, salve le eccezioni tassativamente indicate dalla stessa norma, dovendosi accertare la natura delle singole erogazioni in base alla funzione oggettiva ed alla concreta disciplina delle medesime, senza che abbia rilevanza la denominazione loro attribuita dalle parti. Pertanto, nell'ampia nozione anzidetta rientrano sia le spese di trasporto dei dipendenti al luogo di lavoro, in quanto contrattualmente previste e non inerenti alla prestazione lavorativa, sia il rimborso per spese mediche ed assistenza sanitaria o malattia, realizzato, secondo previsione del contratto aziendale, mediante la stipula di polizze collettive, non essendo queste finalizzate ad elidere rischi collegati allo svolgimento dell'attività lavorativa, sia le somme erogate ai lavoratori, giusta previsione di contratto aziendale, a titolo di rimborso per tasse scolastiche sia i rimborsi per spese di viaggio corrispondenza e locomozione, ove non ne sia rigorosamente provata la natura risarcitoria, valendo nel dubbio la presunzione di finalità retributiva, sia, infine il rimborso della tassa di circolazione e del premio di assicurazione contro la responsabilità civile, l'incendio ed il furto, salvo che le relative spese siano sostenute nell'esclusivo interesse del datore di lavoro, il che è da escludere in relazione alla copertura assicurativa per eventi extralavorativi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)