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Sez. 5, Sentenza n. 3274 del 02/03/2012 (Rv. 622008 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Codice doganale comunitario - Decisione del direttore regionale delle dogane sui ricorsi amministrativi avverso gli avvisi di accertamento emessi dall'autorità doganale - Natura - Provvedimento definitivo - Immediata impugnabilità in sede giurisdizionale - Sussistenza - Conseguenze in tema di impugnabilità delle successive cartelle di pagamento.
Stato
decisa il 2012-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622008-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE

In tema di diritti doganali, la decisione adottata dal direttore regionale delle dogane sui ricorsi amministrativi avverso gli avvisi di accertamento suppletivi e di rettifica, emessi dall'autorità doganale, ha natura di provvedimento definitivo, impugnabile dinanzi alle commissioni tributarie provinciali, poiché essa costituisce, indipendentemente dal "nomen iuris" adoperato per qualificarla, un atto emesso dall'autorità competente a decidere, con carattere di definitività, i ricorsi proposti contro gli atti amministrativi degli uffici operativi, idoneo altresì a portare a conoscenza del contribuente la pretesa dell'Amministrazione. Ne consegue che la cartella di pagamento, relativa ad avvisi di accertamento divenuti definitivi per la mancata impugnazione in sede giurisdizionale della decisione del direttore regionale, si esaurisce in un'intimazione di pagamento della somma dovuta dal contribuente in base all'atto presupposto ed è sindacabile ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, solo per vizi propri, non anche per questioni attinenti agli atti di accertamento dai quali è sorto il debito, che restano precluse dalla definitività dei medesimi.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 243, Decreto Legisl. 08/11/1990 num. 374 art. 11, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)