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Sez. 5, Sentenza n. 19193 del 06/09/2006 (Rv. 594563 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - IN GENERE | Codice doganale comunitario - "Decisioni" dell'autorità doganale - Nozione - Diritto al ricorso - Tutela giurisdizionale - Indefettibilità - Rimedi amministrativi - Non necessarietà - Fondamento - Fattispecie - Ingiunzione doganale - Emissione - In pendenza di procedimento di revisione o di controversia doganale - Legittimità - Ricorribilità in sede giurisdizionale avverso l'ingiunzione.
Stato
decisa il 2006-09-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594563-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - IN GENERE

In tema di tributi doganali, avverso la "decisione" dell'autorità doganale, intesa, ai sensi dell'art. 4, n. 5, del regolamento CEE n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992, istitutivo del codice doganale comunitario, come "qualsiasi atto amministrativo, relativo alla normativa doganale, che deliberi su un caso particolare avente effetti giuridici per una o più persone determinate e determinabili", è dato ricorso, a norma del successivo art. 243, "a) in una prima fase, dinanzi all'autorità doganale... b) in una seconda fase, dinanzi ad un'istanza indipendente, che può essere un'autorità giudiziaria o un organo specializzaro equivalente, in conformità delle disposizioni vigenti negli Stati membri". Un siffatto diritto al ricorso è caratterizzato dall'alternatività, sicché, quand'anche si verifichi l'eventuale compressione della fase amministrativa interinale - fermo all'occorrenza l'intervento della giurisdizione amministrativa qualora venga coinvolto l'interesse al corretto "iter" formativo del potere impositivo, in linea con l'art. 7, ultimo comma, della legge 27 luglio 2000, n. 212 -, non resta compromesso il principio di effettività della tutela giurisdizionale, l'unica a dover essere assicurata davanti all'autorità preposta alla tutela dei diritti soggettivi con pienezza del rispetto del contraddittorio (in passato il tribunale, ai sensi dell'art. 9 cod. proc. civ., oggi le commissioni tributarie ex art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546). Ne consegue, nel quadro della disciplina comunitaria, che costituendo "decisione" qualsiasi atto impositivo e/o provvedimentale scaturito dai controlli "a posteriori", quale che sia il "nomen iuris" utilizzato, purché nel contenuto sostanziale appaia idonea a portare a conoscenza la pretesa dell'amministrazione ed a rendere possibile l'esercizio del diritto di difesa - quindi tanto gli atti di accertamento e di rettifica, quanto le deliberazioni risolutive della eventuale controversia amministrativa, atti tutti forniti di efficacia esecutiva in quanto immediatamente applicabili ex art.7 del codice comunitario doganale, ed immediatamente ricorribili davanti all'autorità giurisdizionale -, l'autorità doganale può emettere ingiunzione doganale ex art. 82 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, anche prima dell'esaurimento del procedimento di revisione o (come nella specie) prima della "definitività" della rettifica allorché sia stata attivata controversia amministrativa per la risoluzione delle contestazioni alla revisione, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 8 novembre 1990, n. 374. Da una parte, invero, il ricorso amministrativo non costituisce una fase "necessaria" prima dell'introduzione del ricorso giurisdizionale (Corte di giustizia, sent. 11 gennaio 2001 in C-1799 Kofisa), non avendo il legislatore comunitario escluso che il diritto nazionale possa consentire all'operatore di rivolgersi direttamente ad un'istanza indipendente, quale è l'autorità giurisdizionale, dovendosi escludere in radice l'esistenza di una sede amministrativa "naturale" dalla quale non sia dato prescindere per attivare la fase giurisdizionale contro la decisione doganale "ut supra" intesa; dall'altra, alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale, nell'ordinamento nazionale non è riscontrabile un diritto soggettivo del contribuente ad un previo procedimento amministrativo interno ed al compiuto svolgimento delle sue fasi, restando meramente "eventuale" l'instaurazione della cd. controversia doganale e riservato all'operatore di adire sempre l'autorità giudiziaria per far valere in quella sede le proprie ragioni a garanzia di una tutela immediata della sfera dei propri diritti, che verrebbe alterata solo se l'una fase condizionasse l'esercizio dell'altra: vincolo, questo, da tempo definitivamente espunto dal settore dell'imposizione indiretta, e non rinvenibile neppure nell'impianto delineato dal d.P.R. n. 43 del 1973, integrato e novellato dal d.lgs. n. 374 del 1990.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 4, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 7, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 243, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/11/1990 num. 374 art. 11, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 82 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)