Sez. L - , Sentenza n. 4112 del 16/02/2017 (Rv. 643188 - 01)
ASSICURAZIONE - AGENTE DI ASSICURAZIONE - PROVVIGIONE - IN GENERE | Polizza r.c. auto - Ritardato versamento del premio da parte dell’agente - Conseguenze - Obbligo dell’assicuratore di risarcire il terzo danneggiato - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
ASSICURAZIONE - AGENTE DI ASSICURAZIONE - PROVVIGIONE - IN GENERE
Nel caso di sottoscrizione di una polizza r.c. auto e di rilascio all’assicurato dell'apposito contrassegno, indicativo di decorrenza e durata, ove la compagnia assicurativa non abbia ricevuto il premio, o la prima rata di esso, a causa del ritardato versamento da parte dell’agente, l’assicurazione è sospesa ai sensi dell’art. 1901, comma 1, c.c., ma l’assicuratore è obbligato a risarcire i danni al terzo danneggiato, in virtù del principio della rilevanza dell’autenticità del contrassegno rilasciato all’assicurato e del pagamento del premio nei modi e nei termini previsti dalla legge e dal contratto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva escluso un nesso di causalità tra il ritardo del subagente, nella comunicazione dell'avvenuto pagamento del premio, e la responsabilità della compagnia assicuratrice per i danni cagionati dall'assicurato a terzi).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1901 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1903, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 7 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)