Sez. L, Sentenza n. 9693 del 28/09/1998 (Rv. 519222 - 01)
ASSICURAZIONE - AGENTE DI ASSICURAZIONE - IN GENERE - PROVVIGIONE | Assicurazione obbligatoria dei veicoli - Stipula del contratto da parte di agente o subagente di assicurazione con rilascio di regolare contrassegno - Copertura assicurativa decorrente secondo la relativa indicazione - Sussistenza - Temporanea inefficacia del contratto nei rapporti tra subagente, agente e Compagnia per ritardata comunicazione dello stesso - Pagamento dell'indennizzo al terzo - Rivalsa nei confronti dell'agente e del subagente - Configurabilità - Fattispecie.
ASSICURAZIONE - AGENTE DI ASSICURAZIONE - IN GENERE - PROVVIGIONE
Nel caso in cui un agente o un subagente di assicurazione stipulino un contratto di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile dipendente dalla circolazione dei veicoli avente decorrenza dalle ore ventiquattro del giorno della stipula e rilascino il relativo regolare contrassegno, la Compagnia assicuratrice rimane esposta nei confronti dei terzi danneggiati per gli incidenti successivamente verificatisi anche se, in relazione al ritardo con cui il contratto sia stato comunicato e alle relative prescrizioni del contratto di agenzia, il contratto stesso non possa ritenersi opponibile alla Compagnia (ed eventualmente all'agente, nel caso di contratto stipulato dal subagente), in applicazione di principio analogo a quello di cui all'art. 1901, primo comma, cod. civ.; ne consegue che la Compagnia può rivalersi sull'agente - e quest'ultimo sul subagente - per gli indennizzi che la prima sia stata tenuta a corrispondere per incidenti verificatisi nel periodo di efficacia del contratto nei confronti del terzo ma non nei confronti della Compagnia. (Nella specie, sulla base del riportato principio, la S.C. ha confermato sull'"an" la sentenza impugnata, che aveva condannato il subagente a rivalere l'agente - nei cui confronti si era rivalsa la Compagnia).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1901 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1903, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)