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Sez. 1, Sentenza n. 14829 del 27/06/2006 (Rv. 591918 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE | Pendenza di processo penale per reato obiettivamente connesso con l'illecito amministrativo - Preclusione per l'autorità amministrativa di ogni potere sanzionatorio e di ogni attività preordinata a tal fine - Successiva chiusura del procedimento penale - Trasmissione degli atti all'autorità amministrativa - Avvalimento da parte della stessa di tutti gli atti, accertamenti e deduzioni difensive svolti in sede penale - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2006-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591918-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE

Quando la competenza per l'irrogazione di una sanzione amministrativa è devoluta al giudice penale ai sensi dell'art. 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per la connessione tra illecito amministrativo e illecito penale, resta precluso fin dall'origine ogni potere sanzionatorio della P.A. e, con esso, lo svolgimento di qualsiasi attività preordinata a tal fine. Ove, poi, essendosi chiuso il procedimento penale, gli atti vengano nuovamente trasmessi all'autorità amministrativa, questa, divenuta nuovamente competente, è legittimata ad avvalersi, ai fini dell'assunzione delle proprie determinazioni, di tutti gli atti, gli accertamenti e le deduzioni difensive svolti in quella precedente sede.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 24 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)