Sez. 1, Sentenza n. 8532 del 22/06/2001 (Rv. 547637 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE | Audizione dell'interessato "ex" art. 18 legge n. 689 del 1981 - In caso di illecito amministrativo connesso obiettivamente con un reato - Preclusione per l'autorità amministrativa - Sussistenza - Successivo venir meno della "vis attractiva" del giudice penale in caso di estinzione del reato - Audizione dell'interessato - Necessità - Insussistenza - Fondamento.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE
Quando la competenza per l'irrogazione di una sanzione amministrativa è devoluta al giudice penale ai sensi dell'art. 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per la connessione tra illecito amministrativo e illecito penale, resta precluso fin dall'origine ogni potere sanzionatorio della P.A. e, con esso, lo svolgimento di qualsiasi attività preordinata a tal fine, tra cui anche l'audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta "ex" art. 18 della medesima legge n. 689 del 1981, a nulla rilevando in contrario che l'autorità amministrativa abbia provveduto a notificare in precedenza il verbale di contestazione; ove, poi, essendosi chiuso il procedimento penale, in esito a dibattimento, per estinzione del reato, gli atti vengano nuovamente trasmessi all'autorità amministrativa, l'interessato non ha ragione di dolersi della mancata audizione successivamente al venir meno della "vis attractiva", avendo egli avuto la possibilità di esercitare i propri diritti di difesa nell'ambito del processo penale e potendosi d'altra parte l'autorità amministrativa, divenuta nuovamente competente, avvalere, ai fini dell'assunzione delle proprie determinazioni, di tutti gli atti, gli accertamenti e le deduzioni difensive svolti in quella sede.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)