Sez. 5, Sentenza n. 20824 del 08/03/2018 Cc. (dep. 10/05/2018) Rv. 273031 - 01
PROVE - MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI - PROVA DOCUMENTALE | Attività ispettiva d'inchiesta svolta da pubblici funzionari - Relazione - Natura di documento ex art. 234 cod. proc. pen. - Sussistenza - Utilizzabilità probatoria - Fattispecie.
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Sono utilizzabili gli esiti degli accertamenti effettuati nella diversa sede amministrativa in tempi successivi alla scadenza del termine delle indagini preliminari, in quanto aventi autonoma natura documentale e, pertanto, acquisibili ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen. quali prove dei fatti oggettivi in essi rappresentati. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto utilizzabile, ai fini dell'emissione del provvedimento di sequestro preventivo oggetto di impugnazione, una nota di polizia giudiziaria proveniente dal fascicolo della procedura fallimentare ed in esso già esistente, non derivante da indagini dirette ad integrare gli elementi già raccolti nel procedimento penale successivamente alla scadenza del termine previsto per la loro chiusura).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 221, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 405 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 406 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 431 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)