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Sez. L, Sentenza n. 1840 del 30/03/1981 (Rv. 412533 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTA E DIGNITA DEL LAVORATORE - ACCERTAMENTI SANITARI - PER IL CONTROLLO DELLE ASSENZE DAL LAVORO - UTILIZZAZIONE DELLE STRUTTURE TECNICO SANITARIE DEGLI ISTITUTI PREVIDENZIALI - NECESSITA - CONTESTAZIONE DEI RELATIVI ACCERTAMENTI - SECONDO LE PROCEDURE AMMINISTRATIVE PREVISTE DAGLI ORDINAMENTI DEI VARI ISTITUTI - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412533-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTA E DIGNITA DEL LAVORATORE - ACCERTAMENTI SANITARI - PER IL CONTROLLO DELLE ASSENZE DAL LAVORO - UTILIZZAZIONE DELLE STRUTTURE TECNICO SANITARIE DEGLI ISTITUTI PREVIDENZIALI - NECESSITA - CONTESTAZIONE DEI RELATIVI ACCERTAMENTI - SECONDO LE PROCEDURE AMMINISTRATIVE PREVISTE DAGLI ORDINAMENTI DEI VARI ISTITUTI - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

Il disposto dell'art 5, secondo comma, della legge 20 maggio 1970 n 300 - in virtu del quale il controllo delle assenze dal lavoro per infermita puo essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti - si limita a stabilire l'utilizzazione delle strutture tecnico-sanitarie degli enti suddetti, per le garanzie d'imparzialita offerte, e, pertanto, non comporta anche che gli accertamenti eseguiti da tali servizi (i quali sono Atti che, nella parte in cui esprimono il giudizio di guarigione o meno, non possono far prova fino a querela di falso e non si sottraggono a controllo in Sede giurisdizionale) debbano essere contestati secondo le procedure amministrative previste dagli ordinamenti dei vari enti.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)