Sez. L, Sentenza n. 185 del 10/01/1984 (Rv. 432443 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - ACCERTAMENTI SANITARI - PER IL CONTROLLO DELLE ASSENZE DAL LAVORO - UTILIZZAZIONE DELLE STRUTTURE TECNICO SANITARIE DEGLI ISTITUTI PREVIDENZIALI - NECESSITÀ - CONTESTAZIONE DEI RELATIVI ACCERTAMENTI - AMMISSIBILITÀ - PROCEDURE AMMINISTRATIVE PREVISTE PER I VARI ENTI PREVIDENZIALI - ESPERIBILITÀ - CARATTERE EVENTUALE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - ACCERTAMENTI SANITARI - PER IL CONTROLLO DELLE ASSENZE DAL LAVORO - UTILIZZAZIONE DELLE STRUTTURE TECNICO SANITARIE DEGLI ISTITUTI PREVIDENZIALI - NECESSITÀ - CONTESTAZIONE DEI RELATIVI ACCERTAMENTI - AMMISSIBILITÀ - PROCEDURE AMMINISTRATIVE PREVISTE PER I VARI ENTI PREVIDENZIALI - ESPERIBILITÀ - CARATTERE EVENTUALE.*
Il disposto dell'art. 5 secondo comma della legge 20 maggio 1970 n. 300 - in virtù del quale il controllo delle assenze dal lavoro per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti - si limita a stabilire l'utilizzazione delle strutture tecnico-sanitarie degli enti suddetti, per le garanzie di imparzialità offerte, ma non osta a che le relative diagnosi, implicando la valutazione e non la mera attestazione di fatti, possano essere contestate con ogni mezzo consentito dall'ordinamento processuale - e, pertanto, non comporta che gli accertamenti eseguiti da tali servizi (i quali sono Atti che, nella parte in cui esprimono il giudizio di guarigione o meno non possono far prova fino a querela di falso e non si sottraggono al controllo in Sede giurisdizionale) non possano essere contestati con tutti i mezzi consentiti dalla legge processuale, a prescindere dalla possibilità di impugnarne i risultati attraverso le procedure amministrative previste per i vari enti previdenziali. (Conf 1840/81, mass n 412533).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)