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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22060 del 26/09/2013 (Rv. 627763 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Regolare notificazione al debitore del primo ricorso per dichiarazione di fallimento - Successivo deposito di altri ricorsi - Trattazione unitaria - Notificazione al debitore dei ricorsi riuniti - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2013-09-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627763-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nel procedimento per dichiarazione di fallimento - nella specie introdotto dopo le modifiche apportate dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169 - al debitore, cui è stato regolarmente notificato il ricorso nel rispetto delle forme previste dalla legge, non devono essere notificati anche i successivi ricorsi che si inseriscano nel medesimo procedimento, avendo egli l'onere di seguire l'ulteriore sviluppo della procedura e di assumere ogni opportuna iniziativa in ordine ad essa, a tutela dei propri diritti.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)