Sez. 1, Sentenza n. 19141 del 06/09/2006 (Rv. 591597 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE | Convocazione del debitore sulla prima istanza di fallimento - Sufficienza - Convocazione anche in ordine a successive istanze riunite - Necessità - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE
Nel procedimento camerale e sommario che precede la dichiarazione di fallimento, non occorre che il debitore - una volta che sia stato convocato in camera di consiglio, o comunque informato dell'iniziativa a suo carico e posto in grado di svolgere le sue difese - sia nuovamente convocato e sentito in seguito ad ogni successiva istanza di fallimento che si inserisca nel procedimento, avendo egli l'onere di seguire l'ulteriore sviluppo della procedura e di assumere ogni opportuna iniziativa in ordine ad essa, a tutela dei propri diritti.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)