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Sez. 2, Sentenza n. 175 del 10/01/1983 (Rv. 424995 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - INADEMPIMENTO DEL DEBITORE GIUSTIFICATO DAL PIÙ GRAVE INADEMPIMENTO DELLA CONTROPARTE, EX ART. 1460 COD. CIV. - APPLICABILITÀ DELL'ART. 1224 COD. CIV. - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424995-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - INADEMPIMENTO DEL DEBITORE GIUSTIFICATO DAL PIÙ GRAVE INADEMPIMENTO DELLA CONTROPARTE, EX ART. 1460 COD. CIV. - APPLICABILITÀ DELL'ART. 1224 COD. CIV. - ESCLUSIONE.*

A norma dell'art. 1224 cod. civ. gli interessi moratori e il risarcimento del maggior danno - che concretano la rivalutazione del credito in corrispondenza della intervenuta riduzione del potere di acquisto della moneta - sono dovuti dal debitore incorso in mora e cioè in colpevole ritardo nell'adempimento dell'obbligazione. Tale norma non è pertanto applicabile ove sia stata esclusa la mora del debitore, per essere stato l'inadempimento di quest'ultimo giustificato dal più grave inadempimento della controparte (art. 1460 cod. civ.).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1460

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)