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Sez. 2, Sentenza n. 8567 del 28/09/1996 (Rv. 499826 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - MORATORI | Condizioni - Ritardo giustificato dall'inadempimento della corrispettiva obbligazione dell'altra parte - Inapplicabilità dell'art. 1224 cod. civ. - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-09-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499826-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - MORATORI

La parte che si avvale legittimamente del suo diritto di sospendere l'adempimento della propria obbligazione pecuniaria a causa dell'inadempimento dell'altra non può essere considerata in mora e non è, perciò, tenuta al pagamento degli interessi moratori e degli eventuali maggiori danni subiti dall'altra parte per il mancato adempimento, nei termini previsti dal contratto, di quanto a lei dovuto, non essendo applicabile l'art. 1224 cod. civ., che ricollega alla mora del debitore il diritto del creditore al pagamento degli interessi di mora e dei maggiori danni conseguenti all'omesso pagamento della prestazione pecuniaria (nel caso concreto si trattava del mancato pagamento del corrispettivo dell'appalto giustificato dalle difformità e dei vizi dell'opera).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1667

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)