Sez. U, Sentenza n. 12324 del 15/06/2016 (Rv. 639973 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Ritardo nel pagamento - Primo semestre - Debito per interessi - Sussistenza - Fondamento.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE
In caso di ritardo nel pagamento della sanzione amministrativa, per il primo semestre sono dovuti gli interessi legali secondo i principi generali sulla fecondità delle obbligazioni pecuniarie, a prescindere da un'esplicita enunciazione del provvedimento sanzionatorio; non osta l'art. 27, comma 6, della l. n. 689 del 1981, che, prevedendo una maggiorazione assorbente degli interessi per il ritardo ultrasemestrale, persegue una finalità aggiuntiva di natura sanzionatoria e coercitiva.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 27 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)