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Sez. 6 - 2, Sentenza n. 1884 del 01/02/2016 (Rv. 639142 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Omesso pagamento - Maggiorazione del dieci per cento semestrale per l'ulteriore ritardo - Natura - Conseguenze - Iscrizione a ruolo - Per l'importo maggiorato - Legittimità.
Stato
decisa il 2016-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639142-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE

In materia di sanzioni amministrative (nella specie per violazioni stradali), la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ex art. 27 della l. n. 689 del 1981, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo, e l'emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 203 com. 3 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 27 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)