Sez. 1, Sentenza n. 18231 del 26/03/2019 Cc. (dep. 02/05/2019) Rv. 275468 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Confisca di prevenzione – Tutela dei terzi creditori – Opposizione allo stato passivo – Decorrenza del termine – Comunicazione dell’avviso di deposito – Allegazione dello stato passivo – Necessità – Esclusione – Art. 59, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011 – Questione di legittimità costituzionale – Manifesta infondatezza.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE
In materia di misure di prevenzione patrimoniali, ai fini del decorso del termine di trenta giorni entro cui, a norma dell'art. 59, comma 6, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, i creditori esclusi possono proporre opposizione al decreto che rende esecutivo lo stato passivo formato all'esito della verifica dei crediti, è sufficiente la semplice comunicazione dell'avviso di deposito di detto decreto ad opera dell'amministratore giudiziario, senza necessità che alla stessa sia allegato lo stato passivo. (In motivazione, la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 59, comma 6, cit., nella parte in cui non prescrive l'invio anche dello stato passivo, rilevando come una tale semplificazione rispetto all'art. 97 legge fall., che invece nel fallimento lo prevede, non comprima i diritti del creditore, il quale può agevolmente tutelare le sue ragioni recandosi in cancelleria per accedere all'atto ed estrarne copia).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 97, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 59 com. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)