Sez. 6 - , Sentenza n. 28350 del 15/07/2020 Cc. (dep. 12/10/2020) Rv. 279627 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI | Decreto in materia di opposizione allo stato passivo e di impugnazione dei crediti ammessi – Ricorso per cassazione – Ammissibilità – Limiti – Esclusione.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI
In tema di impugnazioni di misure di prevenzione patrimoniali, il ricorso per cassazione avverso il decreto che decide sulle opposizioni allo stato passivo e sulle impugnazioni dei crediti ammessi nel procedimento di accertamento dei diritti dei terzi può essere proposto, ex art. 59 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per tutti i motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen., non essendo, in tal caso, applicabili gli artt. 10 e 27 del d.lgs. cit., che limitano i vizi deducibili alla sola violazione di legge.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 10, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 27, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 59
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)