Sez. 2, Sentenza n. 704 del 15/02/1978 (Rv. 390043 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE - PAGAMENTO A MEZZO TRATTA - CLAUSOLA DI PAGAMENTO NEL DOMICILIO DEL VENDITORE IN CASO DI INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGAZIONE CAMBIARIA - MODALITA ESCLUSIVA DEL PAGAMENTO A MEZZO TRATTA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE - PAGAMENTO A MEZZO TRATTA - CLAUSOLA DI PAGAMENTO NEL DOMICILIO DEL VENDITORE IN CASO DI INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGAZIONE CAMBIARIA - MODALITA ESCLUSIVA DEL PAGAMENTO A MEZZO TRATTA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
La clausola a stampa predisposta nella fattura del venditore, secondo la quale i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente alla casa venditrice nel suo domicilio nel caso che le tratte, che siano state eventualmente emesse, non vengano onorate alla scadenza, vale ad escludere espressamente che il pagamento a mezzo tratta sia stato previsto come modalita esclusiva di pagamento, dal momento che, proprio per l'ipotesi di inadempimento dell'obbligazione cambiaria del compratore si ribadisce l'esclusivita del foro generale, imponendosi il pagamento nel domicilio del venditore. (V 3411/72, mass n 361270).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 1498, Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 44
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)