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Sez. 3, Sentenza n. 3411 del 15/11/1972 (Rv. 361270 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - PAGAMENTO - LUOGO - CLAUSOLA DI PAGAMENTO A MEZZO TRATTA - INSERZIONE UNILATERALE NELLA FATTURA DA PARTE DEL VENDITORE - SPOSTAMENTO DEL LOCUS SOLUTIONIS - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1972-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361270-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - PAGAMENTO - LUOGO - CLAUSOLA DI PAGAMENTO A MEZZO TRATTA - INSERZIONE UNILATERALE NELLA FATTURA DA PARTE DEL VENDITORE - SPOSTAMENTO DEL LOCUS SOLUTIONIS - ESCLUSIONE.*

La mera, unilaterale, inserzione della clausola di pagamento del prezzo a mezzo di tratta nella fattura del venditore non puo costituire la prova idonea di quell'accordo delle parti circa tale modalita di pagamento e del suo carattere esclusivo, a cui va attribuita Rilevanza decisiva nella Determinazione del forum solutionis a norma dell'art 44 della legge cambiaria per l'ipotesi di pagamento mediante tratta, e quindi devesi considerare l'emissione della tratta come una semplice Forma di agevolazione in uso nella pratica commerciale, specie quando lo stesso venditore in uno alla menzionata clausola ribadisce la volonta di mantenere ferma la Determinazione del luogo di pagamento in base al criterio ex art 1182 e 1498, terzo comma, cod civ. (V 713'71, mass n 350501; 612'71, mass n 350333).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Legge 14/12/1933 num. 1669 art. 44, Cod. Civ. art. 1498, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)