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Sez. 2, Sentenza n. 1076 del 19/01/2005 (Rv. 578602 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - INNOVAZIONI - PREGIUDIZIO ALLA STATICA O ALL'ESTETICA (DECORO ARCHITETTONICO) | Danni alle parti comuni - Decoro architettonico - Nozione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578602-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - INNOVAZIONI - PREGIUDIZIO ALLA STATICA O ALL'ESTETICA (DECORO ARCHITETTONICO)

Poichè l'art. 1122 cod.civ, nel vietare le innovazioni pregiudizievoli alle parti comuni dell'edificio, fa riferimento non soltanto al danno materiale, inteso come modificazione esterna o della intrinseca natura della cosa comune, ma a tutte le opere che elidono o riducono in modo apprezzabile le utilità da essa detraibili, anche se di ordine edonistico od estetico, devono ritenersi vietate tutte quelle modifiche che comportino un peggioramento del decoro architettonico del fabbricato; al riguardo, il decoro è correlato non solo all'estetica-che è data dall'insieme delle linee e delle strutture che connotano il fabbricato imprimendogli una determinata armonia complessiva- ma anche all'aspetto di singoli elementi o di singole parti dell'edificio che abbiano una sostanziale e formale autonomia o siano suscettibili per sè di considerazione autonoma. (Nella specie, è stato escluso che la installazione di una controporta a filo del muro di separazione fra l'appartamento del condomino e il ballattoio avesse un incidenza apprezzabile sull'armonia complessiva del pianerottolo, cioè sul complesso delle sue linee e delle sue forme).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1120, Cod. Civ. art. 1122

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)