Sez. 2, Sentenza n. 36942 del 27/04/2018 Cc. (dep. 31/07/2018) Rv. 273517 - 01
AZIONE PENALE - QUERELA - PERSONE GIURIDICHE, ENTI E ASSOCIAZIONI | Compagnia assicuratrice - Termine ordinario per la proposizione di querela - Applicabilità - Condizioni.
AZIONE PENALE - QUERELA - PERSONE GIURIDICHE, ENTI E ASSOCIAZIONI
In tema di frode alle compagnie assicuratrici, nel caso in cui non sia stata attivata la procedura amministrativa di cui all'art. 148 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, il termine per la proposizione della querela è quello ordinario previsto dall'art. 124 cod. pen e decorre dalla piena conoscenza dell'illecito.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 148, Cod. Pen. art. 124 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)