Sez. 2, Sentenza n. 24075 del 27/04/2017 Cc. (dep. 15/05/2017) Rv. 270268 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FRAUDOLENTA DISTRUZIONE DELLA COSA PROPRIA - IN GENERE | Denuncia di sinistro non accaduto - Querela - Legittimazione alla proposizione - Compagnia assicuratrice gestionaria del sinistro e compagnia assicuratrice debitrice - Sussistenza - Ragioni.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FRAUDOLENTA DISTRUZIONE DELLA COSA PROPRIA - IN GENERE
In tema delitto di denuncia di sinistro non accaduto punito dall'art. 642, comma secondo, cod. pen, il diritto di querela spetta sia alla Compagnia assicuratrice che gestisce il sinistro, sia a quella debitrice, perché entrambe, in quanto parti direttamente coinvolte, seppur con ruoli diversi, nella richiesta di risarcimento del danno, hanno interesse alla corretta gestione del sinistro e a non vedere depauperato il proprio patrimonio da false denunce.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 120 CORTE COST., Cod. Pen. art. 642 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)