Sez. 3, Sentenza n. 7923 del 30/05/2002 (Rv. 554765 - 01)
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - IN GENERE | Procedimento speciale in materia di locazione - Rito del lavoro - Applicabilità - Appello - Giuramento - Deferimento fino al compimento della discussione - Ammissibilità - Individuazione della relativa formula sin dall'atto introduttivo del gravame - Necessità - Esclusione.
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - IN GENERE
Nelle controversie in materia di locazione, il giuramento decisorio può essere deferito, in grado d'appello, in qualsiasi momento della causa, secondo la testuale previsione dell'art. 437, secondo comma, cod. proc. civ. (applicabile al rito delle locazioni ex art. 447 bis cod. proc. civ.), e quindi anche nel corso della discussione orale e fino al compimento di questa, restando pertanto escluso che l'appellante, il quale intenda deferire il giuramento, abbia l'onere di individuare la relativa formula sin dall'atto introduttivo del gravame.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 447 bis, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)