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Sez. L, Sentenza n. 6441 del 08/06/1995 (Rv. 492737 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - GIURAMENTO | Deferimento fino al compimento della discussione - Ammissibilità - Individuazione della relativa formula sin dall'atto introduttivo del gravame - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492737-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - GIURAMENTO

Nelle controversie soggette al rito del lavoro il giuramento decisorio può essere deferito, in grado d'appello, in qualsiasi momento della causa, secondo la testuale previsione dell'art. 437, secondo comma, cod. proc. civ., e quindi anche nel corso della discussione orale e fino al compimento di questa, restando quindi escluso che l'appellante il quale intenda deferire il giuramento abbia l'onere di individuare la relativa formula sin dall'atto introduttivo del gravame.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)