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Sez. 3 - , Sentenza n. 18421 del 08/06/2022 (Rv. 665021 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - IN GENERE | Termine per il pagamento del saldo del prezzo da parte dell’aggiudicatario - Natura sostanziale - Soggezione alla sospensione ex art. 1 della l. n. 742 del 1969 - Esclusione. ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - TERMINI - In genere.
Stato
decisa il 2022-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665021-01

ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - IN GENERE

In tema di vendita forzata, il termine per il versamento del saldo del prezzo da parte dell'aggiudicatario è di natura sostanziale, in quanto posto a presidio del "ius ad rem" relativo all'emissione del decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c., attenendo all'adempimento dell'obbligazione pecuniaria assunta dall'aggiudicatario stesso (attività, quest'ultima, che non necessita di difesa tecnica ma costituisce esecuzione di un atto dovuto e non negoziale); ne consegue che esso non è soggetto alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale ex art. 1 della l. n. 742 del 1969.

Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 585

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)