Sez. 3, Ordinanza n. 11376 del 30/04/2025 (Rv. 674591-02)
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - INADEMPIENZA DELL'AGGIUDICATARIO | Vendita senza incanto - Termine per il versamento del saldo prezzo - Caratteristiche - Decorrenza - Conoscenza della dichiarazione di aggiudicazione - Aggiudicazione provvisoria - Configurabilità - Esclusione. ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - TERMINI - In genere.
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - INADEMPIENZA DELL'AGGIUDICATARIO
In tema di vendita senza incanto nell'espropriazione immobiliare, il termine per versare il saldo del prezzo è perentorio, non è né prorogabile, né soggetto a sospensione nel periodo feriale, e decorre dalla data in cui l'aggiudicatario acquisisce conoscenza della dichiarazione di aggiudicazione in suo favore (nella specie, all'atto dell'esperimento di vendita, svolto con modalità non telematiche dal professionista delegato ed in presenza degli offerenti), non essendo configurabile un'aggiudicazione "provvisoria, sino al decreto di trasferimento", dato che non è ammessa l'offerta in aumento di un quinto ex art. 584 c.p.c.
Cod. Proc. Civ. art. 585, Cod. Proc. Civ. art. 584, Cod. Proc. Civ. art. 572, Cod. Proc. Civ. art. 573, Cod. Proc. Civ. art. 574, Cod. Proc. Civ. art. 587
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)