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Sez. 6, Sentenza n. 16396 del 10/01/2018 Cc. (dep. 12/04/2018) Rv. 272769 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE INTERDITTIVE - IN GENERE | Misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio - Effettuazione preventiva dell'interrrogatorio ex art. 289, comma 2, cod. proc. pen. - Applicazione della misura interdittiva da parte del G.i.p. - Necessità dell'interrogatorio ex art. 294, comma 1-bis, cod. proc. pen. - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2018-01-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272769-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE INTERDITTIVE - IN GENERE

In tema di misure interdittive, anche se l'interrogatorio ex art. 289, comma 2, cod. proc. pen. avviene senza il preventivo deposito degli atti - come invece accade per quello ex art. 294 comma 1-bis, cod. proc. pen. - in forza dell'esplicito richiamo agli artt. 64 e 65 cod. proc. pen., il giudice deve rendere noti all'indagato gli elementi di prova a suo carico, salvo che possa derivarne pregiudizio alle indagini, ricorrendo, pertanto, nei due istituti una disciplina analoga, che non giustifica la necessità di duplicare, dopo l'applicazione della misura interdittiva, l'interrogatorio già svoltosi. (In motivazione la Corte ha precisato che la previsione di cui all'art. 289, comma 2, cod. proc. pen. costituisce norma speciale, che consente l'esercizio del diritto di difesa in anticipo rispetto all'applicazione della misura, salvo che la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio sia disposta dal giudice in luogo di una misura coercitiva richiesta dal pubblico ministero, dovendo procedersi, in tale ipotesi, all'interrogatorio nei termini previsti dalla disposizione generale di cui all'art. 294, comma 1-bis, cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 289 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)