Sez. 5, Sentenza n. 8857 del 14/04/2010 (Rv. 612660 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Fabbricati non iscritti in catasto - Dichiarazione di una rendita catastale inferiore di oltre il 30 per cento a quella successivamente accertata dall'UTE - Maggiorazione del 20 per cento dell'imposta - Natura sanzionatoria - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema d'imposta comunale sugli immobili, la maggiorazione del 20 per cento prevista dall'art. 11, comma primo, ultima parte, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, ha natura di sanzione, non trovando giustificazione in una maggiore capacità contributiva, ma nella duplice finalità di reprimere il comportamento del contribuente, che abbia indicato nella dichiarazione una rendita inferiore di oltre il 30 per cento rispetto a quella accertata, e di dissuadere i contribuenti dall'effettuare strumentalmente dichiarazioni troppo esigue. Ne consegue che tale maggiorazione non è applicabile, ai sensi dell'art. 74, comma secondo, della legge 21 novembre 2000, n. 342, nel caso in cui l'atto di attribuzione della rendita sia stato adottato entro il 31 dicembre 1999 e sia stato recepito in un atto impositivo dell'Amministrazione finanziaria o degli enti locali non divenuto definitivo. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva riconosciuto, con riferimento all'annualità 1998, la legittimità della pretesa fatta valere dal comune in relazione alla maggiorazione, in un caso in cui la rendita attribuita era risultata superiore del 30% rispetto a quella dichiarata).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 11 CORTE COST., Legge 21/11/2000 num. 342 art. 74 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)