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Sez. 5, Sentenza n. 15558 del 07/07/2006 (Rv. 593858 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili - Fabbricati rientranti nella categoria D - Proposta di rendita, da parte del contribuente, secondo la procedura DOCFA - Attribuzione da parte dell'UTE di rendita più alta - Comune - Avviso di liquidazione per il recupero dell'imposta - Procedimento ex art.11, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1992 - Applicabilità - Sanzioni - Irrogazione - Limiti - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593858-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di liquidazione e accertamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), anche per i fabbricati compresi nella categoria D, per i quali il proprietario si sia avvalso della facoltà di "proporne" la rendita ai sensi del d.m. 19 aprile 1994, n. 701 (seguendo la procedura di documentazione catasto fabbricati - DOCFA), trova applicazione il procedimento regolato dall'art. 11, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, secondo il quale se la rendita attribuita dall'UTE supera quella proposta dal contribuente, il Comune deve emettere avviso di liquidazione, e non avviso di accertamento, onde procedere ai conseguenti recuperi, "senza applicazione di sanzioni", maggiorati del 20 per cento solo qualora lo scarto ecceda la misura del 30 per cento. La "maggiorazione" prevista dall'art. 11, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1992 ha pertanto natura di sanzione, sicché anche al caso di riscossione della differenza fra l'ICI dovuta in base alla rendita successivamente determinata dall'Ufficio e quella pagata sulla base della rendita proposta dal contribuente all'interno della procedura DOCFA trova applicazione il principio, fissato in materia di attribuzione e modificazione delle rendite catastali dall'art. 74, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342 - e inquadrabile nell'ambito del nuovo sistema sanzionatorio tributario introdotto dal d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, ispirato a generali principi di legalità -, secondo il quale l'applicazione delle sanzioni presuppone quanto meno la colpa del contribuente.

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Finanze 19/04/1994 num. 701 art. 1, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 11 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 CORTE COST. PENDENTE, Legge 21/11/2000 num. 342 art. 74 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)