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Sez. L, Sentenza n. 5975 del 28/05/1993 (Rv. 482559 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Indennità e rendita - Contributi o premi | Determinazione del premio secondo il sistema delle tariffe contributive approvate con D.M. e caratterizzato dalla classificazione delle lavorazioni in gruppi - Rischio di infortuni proprio di una produzione complessa - Coincidenza con quello proprio di ciascuna - Inammissibilità - Deposito e magazzinaggio di un prodotto - Riferimento ad un grande gruppo diverso da quello di inquadramento della lavorazione principale - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482559-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Indennità e rendita - Contributi o premi

Con riguardo alla determinazione del premio dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro secondo il sistema delle tariffe contributive approvate con decreto ministeriale, caratterizzato dalla classificazione tecnica di lavorazioni suddivise in gruppi, il rischio di infortuni (al quale è riferito il tasso di contribuzione) proprio di una produzione complessa comprendente più lavorazioni non può coincidere con quello proprio di ciascuna di esse. Pertanto, il deposito e magazzinaggio di un prodotto non può essere riportato ad un grande gruppo diverso da quello in cui è inquadrata la lavorazione principale dell'impresa.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 CORTE COST., DM Lavoro e previdenza sociale 10/12/1971, DM Lavoro e previdenza sociale 14/11/1978

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)