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Sez. L, Sentenza n. 10207 del 03/08/2000 (Rv. 539137 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - CAUSA VIOLENTA | Lavorazione non prevista dalle voci della tariffa - Criterio di inquadramento - Identificazione della voce - Analisi tecnica delle lavorazioni - Valutazione del rischio - Necessità - Operazioni complementari e sussidiarie - Rilevanza - Destinazione finale del prodotto quale componente di ulteriori lavorazioni - Irrilevanza - Fattispecie relativa alla produzione di marmitte per autovetture.
Stato
decisa il 2000-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/539137-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - CAUSA VIOLENTA

In tema di determinazione dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ove si presenti una lavorazione non espressamente prevista dalla tariffa, l'inquadramento della stessa va effettuato attraverso l'analisi tecnica delle operazioni che la compongono, svolta con imprescindibile valutazione del rischio ad esse proprio, in modo da poter ricondurre la lavorazione ad una determinata previsione tariffaria (precisazione quest'ultima esplicitata dall'art. 4 del D.M. 6 giugno 1988), e il relativo accertamento compiuto dal giudice di merito è insindacabile in sede di legittimità, se immune da vizi logici o giuridici. L'indicata analisi tecnica deve essere svolta con l'osservanza altresì del principio secondo cui nel concetto di lavorazione vanno comprese le operazioni complementari e sussidiarie svolte dal datore di lavoro in connessione operativa con l'attività principale e che, invece, è irrilevante la natura delle ulteriori attività, estranee all'ambito produttivo in esame, relative alla realizzazione del prodotto finale. (Nella specie, il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva ritenuto la produzione di collettori di scarico e marmitte per autovetture classificabile nella voce 6222, relativa allo "stampaggio di lamiera in genere, produzione in serie di tubi, canali, cassette, scatole", ecc. - e prevedente solo a partire dal D.M. 6 giugno 1988 anche la costruzione di marmitte, silenziatori, filtri serbatori per autoveicoli e motoveicoli -, e non invece - come richiesto dalla ditta interessata - nella voce 6411, relativa alla costruzione di autoveicoli e rimorchi, ecc.).

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 40, DM Lavoro e previdenza sociale 10/12/1971, DM Lavoro e previdenza sociale 14/11/1978, DM Lavoro e previdenza sociale 06/06/1988

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)