Sez. 3, Sentenza n. 2933 del 12/09/1968 (Rv. 335698 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - PROPRIETARIO DI ANIMALI - CONDIZIONI - FATTO DIPENDENTE ESCLUSIVAMENTE DALLA NATURA DELL'ANIMALE - NECESSITA - FATTO DANNOSO DELL'ANIMALE COLLEGABILE AD UNA AZIONE DELL'UOMO - RESPONSABILITA COME PROPRIETARIO DI ANIMALI - ESCLUSIONE - RESPONSABILITA CIVILE EX ART. 2054 COD.CIV. - CONFIGURABILITA.*
RESPONSABILITA CIVILE - PROPRIETARIO DI ANIMALI - CONDIZIONI - FATTO DIPENDENTE ESCLUSIVAMENTE DALLA NATURA DELL'ANIMALE - NECESSITA - FATTO DANNOSO DELL'ANIMALE COLLEGABILE AD UNA AZIONE DELL'UOMO - RESPONSABILITA COME PROPRIETARIO DI ANIMALI - ESCLUSIONE - RESPONSABILITA CIVILE EX ART. 2054 COD.CIV. - CONFIGURABILITA.*
L'Azione de pauperie va ammessa tutte le volte che il danno sia stato prodotto, con diretto nesso causale, dal fatto proprio dell'animale secundum naturam o contra naturam, in senso lato, compresi in tali concetti qualsiasi atto o moto dell'animale stesso quod sensu caret, il quale fatto dipenda esclusivamente dalla natura dell'animale e prescinda dall'agire dell'uomo. Non trova pertanto applicazione la norma dell'art. 2052, bensi quella dell'art. 2054, in ipotesi che l'evento dannoso sia collegabile all'agire dell'uomo anche se materialmente il danno sia stato arrecato dal fatto dell'animale. (nella specie, un cavallo, che trainava un carro, al quale era agganciato un rullo compressore, lasciato fermo sul bordo della strada dal conducente che si era temporaneamente allontanato, stimolato dal colpo che una ruota di una bicicletta, montata da un ragazzo, aveva dato al timone collegante il carro con il rullo, si era mosso trascinando il traino e provocando la caduta del ragazzo che era rimasto ferito. La Corte regolatrice ha rilevato che andava considerato che il conducente del traino aveva sia pure per breve tempo trascurato il controllo e la vigilanza del veicolo, affidato alla sua custodia, e che, pertanto, erroneamente i giudici di merito avevano applicato al caso l'art. 2052 cod.civ. ed ha enunciato il principio che precede). (V. N. 2333-66).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2052 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)