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Sez. 3, Sentenza n. 1356 del 08/09/1970 (Rv. 347082 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - PROPRIETARIO DI ANIMALI - PRESUNZIONE DI COLPA - LIBERAZIONE - ONERE PROBATORIO.*
Stato
decisa il 1970-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/347082-01

RESPONSABILITA CIVILE - PROPRIETARIO DI ANIMALI - PRESUNZIONE DI COLPA - LIBERAZIONE - ONERE PROBATORIO.*

Perche si abbia responsabilita del proprietario di un animale ex art 2052 cod civ non si deve aver riguardo alla condotta dell'animale, ma al fatto materiale da esso posto in essere, cioe al fatto che l'incidente sia avvenuto a causa dell'animale, indipendentemente dalla sua condotta. In tal caso, a carico del proprietario sussiste una presunzione di colpa, per scagionarsi dalla quale non e sufficiente la prova di aver usato la comune diligenza nella custodia dell'animale, ma occorre la prova del caso fortuito, cioe che il danno sia stato prodotto dall'animale per cause estranee non imputabili al proprietario. Questa presunzione di colpa, pero, non elimina o distrugge l'altra prevista dall'art 2054 cod civ a carico del conducente del veicolo senza guida di rotaie per danni prodotti a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, la cui prova liberatoria, in questo caso, consiste nel dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. (V 2933'68, mass n 335698).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2052 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)