Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2345 del 03/02/2020 (Rv. 656984 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE | Convocazione dell'impresa individuale - Modalità - Notificazione alla persona fisica dell'imprenditore - Sufficienza - Ragioni.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE
La notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento di un'impresa individuale, con il pedissequo decreto di sua convocazione ex art. 15 l.fall., è ritualmente eseguita nei confronti della persona fisica dell'imprenditore, secondo le regole di cui agli artt. 138 e ss. c.p.c., attesa la totale identificazione esistente tra quest'ultimo e l'impresa.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 6 CORTE COST., Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 138 CORTE COST., Cod. Civ. art. 139
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)