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Sez. 5 - , Sentenza n. 20650 del 20/07/2021 (Rv. 661933 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO | Impresa individuale - Autonoma soggettività ed imputabilità - Esclusione - Notifica dell’avviso di accertamento all’imprenditore individuale - Presso il domicilio fiscale della persona fisica imprenditore - Ragioni.
Stato
decisa il 2021-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661933-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO

Nel caso di impresa individuale, poiché il destinatario della pretesa tributaria è la persona fisica dell'imprenditore, non avendo l'impresa alcuna soggettività o autonoma imputabilità diversa da quella del suo titolare, sia sotto l'aspetto sostanziale che processuale, la notificazione dell'avviso di accertamento deve essere fatta, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. c) del d.P.R. n. 600 del 1973, nel domicilio fiscale della persona fisica dell'imprenditore.

DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 com. 1 lett. C) CORTE COST., Cod. Civ. art. 138, Cod. Civ. art. 139

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)