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Sez. L, Sentenza n. 7055 del 24/11/1983 (Rv. 431679 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - MATRIMONIO - LICENZIAMENTO INTIMATO NEL PERIODO COMPRESO TRA LA RICHIESTA DELLE PUBBLICAZIONI E L'ANNO SUCCESSIVO ALLA CELEBRAZIONE DELLE NOZZE - PRESUNZIONE DI RECESSO PER CAUSA DI MATRIMONIO - PROVA CONTRARIA DEL DATORE DI LAVORO - AMMISSIBILITÀ - OGGETTO.*
Stato
decisa il 1983-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431679-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - MATRIMONIO - LICENZIAMENTO INTIMATO NEL PERIODO COMPRESO TRA LA RICHIESTA DELLE PUBBLICAZIONI E L'ANNO SUCCESSIVO ALLA CELEBRAZIONE DELLE NOZZE - PRESUNZIONE DI RECESSO PER CAUSA DI MATRIMONIO - PROVA CONTRARIA DEL DATORE DI LAVORO - AMMISSIBILITÀ - OGGETTO.*

L'art. 1 della legge 9 gennaio 1963 n. 7 - il quale, al terzo comma, stabilisce che si presume disposto per causa di matrimonio il licenziamento della dipendente nel periodo compreso tra la richiesta delle pubblicazioni e l'anno successivo alla celebrazione delle nozze - pone una presunzione relativa, la quale, come dimostrato dal contenuto dell'ultimo comma dello stesso articolo (il quale richiama il secondo comma dell'art. 3 della legge 26 agosto 1950 n. 860, sostituito dalla legge 30 dicembre 1971 n. 1204), è superabile mediante la prova - gravante sul datore di lavoro - che il licenziamento, pur essendo intervenuto nel periodo predetto, è stato, invece, intimato per colpa grave della lavoratrice.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2728, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Legge 26/08/1950 num. 860 art. 3, Legge 09/01/1963 num. 7 art. 1 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 33

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)