Sez. L, Sentenza n. 2617 del 30/05/1989 (Rv. 462918 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - GRAVIDANZA - PRESUNZIONE REGOLAMENTARE EX ART. 4 D.P.R. N. 1026 DEL 1976 DI CONCEPIMENTO TRECENTO GIORNI PRIMA DELLA DATA DEL PARTO - CONTRASTO CON L'ART. 2 DELLA LEGGE N. 1204 DEL 1971 - ESCLUSIONE - DIVIETO DELLA COSIDDETTA "PRAESUMPTIO DE PRAESUMPTO" - INAPPLICABILITÀ - SUPERAMENTO O NON DELLA PRESUNZIONE - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - GRAVIDANZA - PRESUNZIONE REGOLAMENTARE EX ART. 4 D.P.R. N. 1026 DEL 1976 DI CONCEPIMENTO TRECENTO GIORNI PRIMA DELLA DATA DEL PARTO - CONTRASTO CON L'ART. 2 DELLA LEGGE N. 1204 DEL 1971 - ESCLUSIONE - DIVIETO DELLA COSIDDETTA "PRAESUMPTIO DE PRAESUMPTO" - INAPPLICABILITÀ - SUPERAMENTO O NON DELLA PRESUNZIONE - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
L'art. 4, primo comma, del d.P.R. 25 novembre 1976 n. 1026 (regolamento di esecuzione della legge 30 dicembre 1971 n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri) - secondo cui, per la Determinazione dell'inizio del periodo di previdenza ai fini previsti dall'art. 2, secondo comma, della legge, si presume che il concepimento sia avvenuto trecento giorni prima della data del parto, indicata nel certificato medico di cui all'art. 14 dello stesso regolamento - non contrasta con la corrispondente disposizione del citato art. 2 della legge (per la quale "il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e puerperio"), in quanto la norma regolamentare si limita ad integrare la disciplina legislativa, che lascia impregiudicato il problema attinente alla prova dello stato di gravidanza, ponendo una presunzione legale (della data del concepimento), in relazione alla quale, essendo essa fondata sulla data del parto indicata nel detto certificato, e non già meramente presunta, non è invocabile il divieto - peraltro non operante in ordine alle presunzioni legali - della cosiddetta praesumptio de praesumpto. La valutazione del giudice del merito in ordine all'avvenuto superamento o meno della detta presunzione, che è relativa, e incensurabile in Sede di legittimità, ove sia sorretta da motivazione congrua ed immune da vizi. (V 252/88, mass n 456833; (V 5612/85, mass n 442804; (V 7053/83, mass n 431679; (V 5306/83, mass n 430214; (V 4452/83, mass n 429338).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2728, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 2 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 32, DPR 25/11/1976 num. 1026 art. 4, DPR 25/11/1976 num. 1026 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)