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Sez. 1, Sentenza n. 2580 del 21/10/1967 (Rv. 329941 - 01)

FALLIMENTO - DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO - SOGGETTI - IMPRENDITORE - SVOLGIMENTO DI ATTIVITA COMMERCIALE - PROVA - DICHIARAZIONE DELL'IMPRENDITORE - CERTIFICAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO - VALORE PROBATORIO.*
Stato
decisa il 1967-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/329941-01

FALLIMENTO - DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO - SOGGETTI - IMPRENDITORE - SVOLGIMENTO DI ATTIVITA COMMERCIALE - PROVA - DICHIARAZIONE DELL'IMPRENDITORE - CERTIFICAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO - VALORE PROBATORIO.*

I certificati delle camere di commercio, in quanto concernono annotazioni inserite in pubblico registro sulla base di dichiarazioni fatte dagli interessati, hanno piena efficacia probatoria soltanto in ordine alla esistenza delle dichiarazioni e non anche in merito alla corrispondenza delle stesse alla realta obiettiva. Non puo, tuttavia, negarsi valore alle dichiarazioni dello imprenditore commerciale, ai fini della pronuncia sull'istanza di fallimento contro di lui proposta, circa l'effettivo svolgimento dell'attivita commerciale, quando tali dichiarazioni siano contro di lui.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Legge Falliment. art. 10 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)