Sez. 2, Sentenza n. 9788 del 09/10/1997 (Rv. 508650 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - SOTTOTETTI, SOFFITTI, SOLAI | Sottotetto - Pertinenza dell'appartamento sito all'ultimo piano - Configurabilità - Condizioni - Utilizzazione come vano autonomo - Appartenenza - Individuazione - Criteri.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - SOTTOTETTI, SOFFITTI, SOLAI
Il sottotetto può essere considerato come pertinenza dell'appartamento sito all'ultimo piano soltanto se assolve mediante la creazione di una camera d'aria all'esclusiva funzione di isolamento e protezione dell'appartamento stesso dal caldo, dal freddo o dall'umidità e non anche nella diversa ipotesi che esso abbia dimensioni e caratteristiche strutturali tali da permettere l'utilizzazione come vano autonomo. In questa ultima ipotesi l'appartenenza deve essere stabilita in forza di titolo idoneo ed in mancanza di questo sulla base della presunzione di cui allo art. 1117 cod. civ., pur non comprendendo detta norma esplicitamente il sottotetto nell'elencazione delle parti comuni dell'edificio, allorquando esso risulti oggettivamente destinato all'uso comune.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)