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Sez. 2, Sentenza n. 6640 del 15/06/1993 (Rv. 482781 - 01)

Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Parti comuni dell'edificio - Sottotetti, soffitti, solai | Sottotetto di un edificio in condominio - Parte comune - Esclusione - Limiti - Pertinenza dell'appartamento dell'ultimo piano - Configurabilità.
Stato
decisa il 1993-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482781-01

Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Parti comuni dell'edificio - Sottotetti, soffitti, solai

L'ambiente ricavato sotto il tetto dell'edificio in condominio, in modo da formare una camera d'aria limitata, in alto, dalla struttura del tetto ed, in basso, dal solaio che copre i vani dell'ultimo piano (cosidetto sottotetto), assolve, di regola, ad una funzione isolante e protettiva di questi vani e, quando non risulti una diversa destinazione o non sia diversamente disposto dal titolo, non è, quindi, oggetto di comunione ma costituisce pertinenza dell'appartamento dell'ultimo piano.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)