Sez. L, Sentenza n. 9892 del 12/11/1996 (Rv. 500497 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - GIUDIZIALE | Lavoro subordinato - Somme corrisposte dal datore di lavoro al lavoratore in base a titolo nullo - Rilievo d'ufficio della nullità da parte del giudice - Conseguenze - Compensazione del credito del datore per la restituzione di tali somme con controcrediti del lavoratore - Domanda del datore di lavoro - Necessità - Mancanza - Conseguenze - Accreditamento di tali somme in senso meramente contabile in favore del datore di lavoro - Inammissibilità.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - GIUDIZIALE
Il giudice, qualora in una controversia avente ad oggetto crediti del lavoratore nei confronti del datore di lavoro per determinati titoli e periodi accerti che, sulla base di clausole contrattuali da lui d'ufficio dichiarate nulle, il datore abbia corrisposto al dipendente determinate somme, non può d'ufficio accreditare tali somme al datore stesso ai fini della compensazione (anche intesa in senso meramente contabile e non tecnico giuridico) con i crediti accertati a favore del lavoratore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1243, Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)