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Sez. 3, Sentenza n. 3596 del 28/04/1990 (Rv. 466919 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - IN GENERE - DECLARATORIA D'UFFICIO - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1990-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466919-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - IN GENERE - DECLARATORIA D'UFFICIO - INAMMISSIBILITÀ.*

La compensazione, la quale presuppone la concreta Determinazione dei crediti contrapposti dalla quale il giudice non può assolutamente prescindere, non può operare se non è opposta dalle parti, non potendo il giudice rilevarla d'ufficio. (V 1543/81, mass n 412204; (Conf 2705/81, mass n 413469).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1242, Cod. Civ. art. 1243

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)