Sez. 3, Sentenza n. 3596 del 28/04/1990 (Rv. 466919 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - IN GENERE - DECLARATORIA D'UFFICIO - INAMMISSIBILITÀ.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - IN GENERE - DECLARATORIA D'UFFICIO - INAMMISSIBILITÀ.*
La compensazione, la quale presuppone la concreta Determinazione dei crediti contrapposti dalla quale il giudice non può assolutamente prescindere, non può operare se non è opposta dalle parti, non potendo il giudice rilevarla d'ufficio. (V 1543/81, mass n 412204; (Conf 2705/81, mass n 413469).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1242, Cod. Civ. art. 1243
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)