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Sez. 6, Sentenza n. 2102 del 06/12/1985 Ud. (dep. 14/03/1986) Rv. 172140 - 01

PARTE CIVILE - SPESE - ONERE - CRITERIO DI COLLEGAMENTO - SOCCOMBENZA - POTERI DEL GIUDICE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1985-12-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/172140-01

PARTE CIVILE - SPESE - ONERE - CRITERIO DI COLLEGAMENTO - SOCCOMBENZA - POTERI DEL GIUDICE - FATTISPECIE.*

Nel processo l'Onere della rifusione delle spese giudiziali sostenute dalla parte civile è collegato alla soccombenza, per cui le spese stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa. Al di fuori di questa ipotesi, la statuizione delle spese è rimessa al criterio insindacabile del giudice di merito che è libero di compensarle in tutto o in parte, quanto di condannare alla totalità delle spese la parte anche solo parzialmente soccombente, avendo presente che il criterio della soccombenza deve essere riferito alla causa nel suo insieme con particolare e diretto collegamento allo esito finale della lite. (fattispecie in tema di condanna alle spese della parte civile).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)