Sez. 6, Sentenza n. 6764 del 01/12/1989 Ud. (dep. 10/05/1990) Rv. 184255 - 01
SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE - GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE - MUTAMENTO DI QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL REATO - JUS SUPERVENIENS - DECLARATORIA DI PRESCRIZIONE - DIRITTO DELLA PARTE CIVILE AL RIMBORSO DELLE SPESE - SUSSISTENZA.*
SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE - GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE - MUTAMENTO DI QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL REATO - JUS SUPERVENIENS - DECLARATORIA DI PRESCRIZIONE - DIRITTO DELLA PARTE CIVILE AL RIMBORSO DELLE SPESE - SUSSISTENZA.*
La condanna dell'imputato alle spese sostenute dalla parte civile va pronunciata non soltanto nel caso di sentenza di condanna o, comunque, di sentenza dalla quale sia derivato un vantaggio alla parte civile, ma anche - avendo l'art. 12 della legge 3 agosto 1978 n. 405 introdotto nell'ordinamento un principio generale valido al di là del caso da esso disciplinato - quando sia intervenuto un mutamento di qualificazione giuridica del reato dovuta a jus superveniens e una conseguente pronuncia di Estinzione del reato per prescrizione. (V mass n 172140; (V mass n 164157; (contra mass n 170917; (contra mass n 165123; (contra mass n 161152).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 213, Cod. Proc. Pen. art. 214, Legge 03/08/1978 num. 405 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)