Sez. 1, Sentenza n. 3770 del 31/01/1973 Ud. (dep. 10/05/1973) Rv. 124093 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - CRITERIO SOGGETTIVO - VALORE SUSSIDIARIO.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - CRITERIO SOGGETTIVO - VALORE SUSSIDIARIO.*
Ai fini dell'applicazione dell'art 62 n 4 cod pen, il danno deve essere anzitutto valutato nella sua consistenza obiettiva, cioe in relazione al valore ed alla entita della cosa, mentre il criterio soggettivo, relativo alle condizioni economiche del soggetto passivo, ha carattere del tutto sussidiario, potendo esser preso in considerazione ove, pur essendo il danno in se lievissimo, la perdita non potrebbe definirsi tale a causa delle disagiate condizioni economiche della vittima. (V 116551, anno 1971).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)