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Sez. L, Sentenza n. 13322 del 12/09/2002 (Rv. 557361 - 01)

ENTI PUBBLICI - SOPPRESSIONE ED ESTINZIONE | Esac Impresa - Gestione liquidatoria - Competenze - Controversie con i dipendenti - Legittimazione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2002-09-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557361-01

ENTI PUBBLICI - SOPPRESSIONE ED ESTINZIONE

In tema di legislazione relativa alla soppressione degli enti di sviluppo agricolo calabrese, la gestione provvisoria dell'Esac Impresa, entità distinta dall'Esac, fa capo esclusivamente al Commissario liquidatore, il quale opera per conto dell'Arssa per l'attività di vendita o dismissione dei beni dell'ente, mentre, per quanto concerne le controversie con i dipendenti, titolare dai relativi rapporti è la Gestione liquidatoria dell'ex Esac Impresa.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Calabria 14/12/1993 num. 15 art. 18, Legge Reg. Calabria 11/07/1994 num. 18 art. 2, Legge Reg. Calabria 11/07/1994 num. 18 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)