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Sez. U, Ordinanza n. 3125 del 14/02/2006 (Rv. 587388 - 01)

ENTI PUBBLICI - SOPPRESSIONE ED ESTINZIONE | Esac Impresa - Gestione liquidatoria - Controversie relative ad attività imprenditoriali - Natura privatistica - Conseguenze - Giurisdizione del giudice ordinario - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587388-01

ENTI PUBBLICI - SOPPRESSIONE ED ESTINZIONE

I rapporti afferenti ad attività imprenditoriali relative alle gestioni speciali già facenti capo al disciolto Ente regionale di sviluppo agricolo Regione Calabria e provvisoriamente gestiti, ai fini della dismissione, dal commissario liquidatore nominato dall'ARSSA (Agenzia regionale per lo sviluppo ed i servizi in agricoltura) non sono riconducibili alle funzioni istituzionali dell'Ente e pertanto non concernono beni appartenenti al patrimonio indisponibile del detto ente, bensì beni commerciabili sul mercato, e sono quindi soggetti alla disciplina privatistica, rimanendo irrilevante che la parti abbiano fatto uso nella scrittura tra loro intercorsa di termini quali "concessione" o concessionario", derivando la qualificazione giuridica del rapporto dalla legge e non dalla volontà dei contraenti. Ne consegue che le controversie relative, aventi ad oggetto asseriti inadempimenti contrattuali, attengono a diritti soggettivi ed appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario. (Nella specie, le S.U. hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario in relazione ad una controversia avente ad oggetto la revoca da parte dell'A.R.S.S.A. - Gestione liquidatoria dell'ex Esac Impresa, di una concessione per mancato pagamento dei canoni).

Riferimenti normativi: Legge Reg. Calabria 14/12/1993 num. 15 art. 18, Legge Reg. Calabria 11/07/1994 num. 18 art. 2, Legge Reg. Calabria 11/07/1994 num. 18 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)