Sez. U, Ordinanza n. 26618 del 18/12/2007 (Rv. 601101 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CORTE DEI CONTI | Sentenza della Corte dei conti emessa a seguito di impugnazione per revocazione - Ricorso per cassazione - Motivi attinenti alla giurisdizione del giudice della revocazione - Ammissibilità - Del giudice della pronuncia oggetto di revocazione - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CORTE DEI CONTI
La sentenza pronunciata dalla Corte dei conti in sede di revocazione proposta avverso una precedente sentenza della medesima Corte può essere impugnata con ricorso per cassazione per dedurre il difetto di giurisdizione del giudice della revocazione, mentre rimane escluso che possa dedursi anche il difetto di giurisdizione del giudice che ha emesso la pronuncia oggetto di revocazione, essendosi sul punto formato il giudicato, quantomeno implicito, conseguente alla mancata impugnazione al riguardo.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 100, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 374, Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)