Sez. U, Ordinanza n. 733 del 17/01/2005 (Rv. 578541 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO | Revocazione di una sentenza del Consiglio di Stato - Proponibilità dinanzi alla Corte di cassazione - Esclusione - Fondamento. .
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO
La revocazione delle sentenze del Consiglio di Stato, prevista dall'art. 36 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, deve essere proposta davanti al medesimo organo giurisdizionale, in base al principio, posto dall'art. 398, primo comma, cod. proc. civ., ed avente portata generale, secondo cui la revocazione si propone "davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata". Ne consegue che è inammissibile l'impugnazione per revocazione di una sentenza del Consiglio di Stato dinanzi alla Corte di cassazione, essendo il ricorso in cassazione avverso le decisioni del Consiglio di Stato ammesso solo per motivi inerenti alla giurisdizione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 398, Costituzione art. 111, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)